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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 4 - Mobilità e difesa dell'occupazione.

Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di situazione di difficoltà
aziendale.

Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze
aziendali, degli strumenti di legge in materia di CIG e mobilità (legge
23.7.91 n. 223, specificatamente artt. 1, 4, 10 e 24, legge 19.7.93 n.
236) e la legge 19.7.94 n. 451 e dei contratti di solidarietà (legge
19.7.93 n. 236 e legge 25.6.97 n. 196, art. 24), le parti convengono che,
a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino
esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a
diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore
impiego della forza lavoro.

A tale fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge
per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel
rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese,
la possibilità di utilizzare in modo collettivo:

- i permessi individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli
artt. 46 bis e 79 del CCNL;
- i residui individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e
85 del CCNL;
- la fruizione delle festività di cui al punto 3), art. 57, del CCNL se
cadenti di sabato o domenica e le festività di cui alle lett. b) e c),
art. 57, se cadenti di domenica;
- la fruizione delle festività del 2 giugno e 4 novembre, per le quali,
nelle occasioni previste dal presente articolo, verranno corrisposte 2
giornate di riposo retribuito in sostituzione del trattamento economico
previsto dall'ultimo comma degli artt. 57 e 84;
- part-time con aumento della percentuale dei rapporti di lavoro
trasformabili da tempo pieno a tempo parziale.

I processi di ristrutturazione e riconversione in atto per le
particolarità dell'organizzazione produttiva e del lavoro nel settore
edile pongono, anche nelle imprese cooperative, la necessità di adottare
processi di mobilità concordata della mano d'opera.

A tal fine si conviene che:

a) prima della messa in mobilità dei lavoratori, le imprese cooperative
promuoveranno il necessario confronto preventivo con i consigli dei
delegati sulle possibili soluzioni da adottare;
b) le associazioni cooperative e le strutture sindacali territoriali
s'incontreranno periodicamente per verificare l'andamento del mercato del
lavoro, le necessità delle imprese cooperative in rapporto ai loro
programmi e la eventuale compilazione di liste territoriali di mobilità.Stampa questa pagina