DISCIPLINA SPECIALE
Parte I - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione.
Gli operai devono essere assunti secondo
le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve
possedere il libretto di lavoro.
Tale libretto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, sarà
custodito
dall'impresa la quale provvederà ad effettuare le prescritte
registrazioni.
L'operaio è tenuto inoltre a presentare:
1) La documentazione comprovante il diritto
all'assegno per il nucleo
familiare e agli eventuali assegni integrativi;
2) il documento recante il numero di codice fiscale;
3) il documento attestante gli accantonamenti avvenuti a suo favore
presso la Cassa edile.
Nel caso in cui l'operaio sia in parte
o totalmente sprovvisto dei
documenti di cui al comma precedente, l'impresa fornirà al lavoratore
le
necessarie istruzioni per il conseguimento della documentazione mancante.
È facoltà dell'impresa richiedere
all'operaio la carta d'identità o altro
documento equipollente, nonché il certificato penale di data non
anteriore
a 3 mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio
deve documentare ogni eventuale
variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo
familiare.
L'operaio è tenuto a dichiarare
all'impresa la sua residenza e domicilio
avendo altresì cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento. Per gli adempimenti posti dalla legge a carico dell'operaio,
l'impresa avrà cura di fornire la necessaria assistenza affinché
gli
adempimenti stessi risultino conformi alle norme di legge.
Cessato il rapporto di lavoro l'impresa
deve restituire all'operaio, che
ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro,
nel caso non venga ritirato
dall'operaio, l'impresa provvederà alla restituzione secondo quanto
stabilito dalle vigenti norme in materia.
In adempimento a quanto previsto dalla
legge 23.7.91 n. 223, art. 25,
comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le
qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente
CCNL
per i livelli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° non sono
da computarsi ai fini del
calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23.7.91 n. 223, art.
25, comma 1.
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