Art. 43 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un
periodo di prova non superiore a 25
giorni di lavoro per gli operai di 4° livello e superiori a 20 giorni
di
lavoro per gli operai di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli
operai
di 2° livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1° livello.
Il periodo di prova deve risultare da
apposita lettera d'assunzione che
preveda anche il livello d'inquadramento.
Durante tale periodo è ammesso,
da ambo le parti, il diritto alla
rescissione del rapporto senza preavviso né diritto ad indennità
sostitutiva.
L'assunzione degli autisti addetti alla
conduzione ed al funzionamento di
autobetoniere o di autobetopompe, se effettuata nella categoria degli
operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non
superiore a
20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo
le
parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso
né diritto ad indennità sostitutiva. La fissazione del periodo
di prova
per tali operai, indipendentemente dalla categoria d'inquadramento, deve
essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui
ai commi precedenti gli operai che
abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le
stesse
mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro,
sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente
considerato agli effetti del computo
dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova
e l'operaio sarà ammesso a
continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia
durata superiore al periodo di prova stesso.
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