Art. 44 - Mutamento di mansioni.
All'operaio che viene temporaneamente
adibito a mansioni per le quali è
stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce
deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni
durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi
oltre 2 mesi consecutivi di
effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto al livello relativo
alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni
superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni
superiori risulti aver già
in passato acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene
adibito, egli acquisirà nuovamente il livello superiore quando
la
permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non
inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definiti di livello devono
risultare da regolari
registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.
Art. 45 - Mansioni promiscue.
L'operaio che sia adibito con carattere
di continuità a mansioni relative
a diverse qualifiche sarà inquadrato nel livello superiore e ne
percepirà
la retribuzione quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano
rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività
da
lui svolta.
|