Art. 46 - Orario di lavoro.
1. Per l'orario di lavoro valgono le norme
di legge con le eccezioni e
le deroghe relative.
2. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali
di
media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base
all'art. 13, legge 4.7.97 n. 196.
3. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli
fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le
determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, comma
3,
punto o), in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi
dell'anno.
4. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto
della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 59
del
presente contratto.
5. Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire
l'orario normale contrattuale su 6 giorni, la prestazione di lavoro nella
giornata del sabato dovrà essere concordata fra cooperativa e RSU.
6. Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta
una
maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di
cui
al punto 3), art. 64.
7. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in
luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro
con
l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale
occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di
riposo
durante il periodo di lavoro.
8. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per
essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto
nel luogo dove viene eseguita la paga.
9. L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
10. Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui
all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni
previste dall'art. 59 del presente contratto.
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