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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 46 ter - Lavori discontinui.

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli
elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657, e nei successivi
provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta
un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme
dell'art. 46. L'orario normale contrattuale degli operaio addetti a tali
lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo i guardiani, portieri
e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o
nelle vicinanze degli stessi, approntate anche in carovane, baracche o
simili per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore
settimanali.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al
comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui
alla lett. a) della tabella allegato A) del presente contratto ad
eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai fattorini, uscieri ed inservienti per i
quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della
medesima tabella;
- custodi, guardiani, portinai con alloggio nello stabilimento, nel
cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche
in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base
oraria di cui alla lett. c) della medesima tabella.

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste
dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma 2
sono compensate con la maggiorazione di straordinario.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi,
è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3), art. 64, per ogni ora di servizio prestato tra le ore
22 e le 6, esclusa ogni altra percentuale d'aumento per lavoro ordinario
notturno prevista dall'art. 59.

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 46.

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in
cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con
autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione
relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso
forfettario la cui misura è di £. 1.000 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di
guardia o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso
spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto
dall'impresa di pernottare in cantiere.


Chiarimento a verbale.

Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23, n. 2657
possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica
impiegatizia.Stampa questa pagina