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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 47 - Regimi d'orario e lavoro a turni.

Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle
parti contraenti il CCNL e determinanti il tempo effettivo di lavoro
nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro
straordinario e flessibilità.

Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale
si incontrino per definire un calendario annuo d'utilizzo di tali
istituti.

Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che
regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente
e ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.

Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede
aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate
necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell'orario
di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di
quanto previsto al comma 2, art. 46.

Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative
qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a
fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior
utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.

Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a
fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità
tecnico-organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato,
forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno
potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne
determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche
su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano
disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere
avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare
la loro opera sempre in ore notturne.

Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro
giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale, verrà
riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del
pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana
l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con
assorbimento dei riposi annui di cui all'art. 46 bis, in proporzione alla
durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni
settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre l'indennità per lavoro
a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non
compete la maggiorazione di cui all'art. 46, comma 6.


Chiarimento a verbale.

In relazione a quanto stabilito dal presente CCNL in materia di assetti e
livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della RSU,
si precisa che quando negli artt. 46, 46 bis e 47 si rinvia alla sede
aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la
verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che
motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione
delle norme della contrattazione nazionale e /o territoriale.Stampa questa pagina