Art. 48 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente
di domenica e non può avere una
durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla
legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati
dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto
previsto dalla legge sul riposo
domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica,
essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione,
di
cui al punto 3), art. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti,
vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 59.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale
dalla giornata di domenica
o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere
comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di
lavoro è dovuta anche la
maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle
leggi vigenti ed in coerenza con gli
orientamenti in tal senso previsti dalla Direttiva UE n. 104/93, nel caso
di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni
continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente
in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica
con le RSU o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali
dei lavoratori.
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