Art. 49 - Soste di lavoro.
In caso di soste di breve durata a causa
di forza maggiore, nel conteggio
della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste
nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che la sosta o le soste nel loro
complesso superino i 30 minuti
nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere,
l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per
tutte le ore di presenza.
In caso di soste a cause meteorologiche
l'operaio, a richiesta del datore
di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata
della
sosta.
Per il predetto periodo di permanenza
in cantiere l'operaio ha diritto
alle integrazioni salariali secondo le norme di legge vigenti ed i criteri
previsti dal successivo art. 50.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso
superino le 2 ore nella
giornata per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime 2
ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza
tra il
trattamento lordo di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe
percepito se avesse lavorato.
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