Art. 5 - Disciplina dell'impiego di manodopera
negli appalti e subappalti.
Ferme restando le disposizioni contenute
nelle leggi che regolano i
pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo
o
organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative
a
lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa s'impegna nello spirito
e
nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere
successive.
A) L'azienda darà comunicazione
preventiva, almeno 15 giorni prima del
ricorso al subappalto, alla RSU e al sindacato territoriale delle fasi
produttive che s'intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi
d'esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che
vi sarà
impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e
agli
accordi locali di propria competenza. La suddetta comunicazione sarà
oggetto, su richiesta delle RSU e/o territoriali di confronto specifico
che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca
autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse edili competenti,
agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici
preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
B) La ricerca delle imprese a cui affidare
l'appalto o il subappalto
verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate
a
verificare l'affidabilità e correttezza di dette imprese.
C) L'azienda s'impegna a verificare, nel
rispetto delle leggi vigenti in
materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto
lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei
libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché
nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed
adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito
riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice
deve disporre delle macchine
e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto
dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice
è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature
disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera
complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
E) La cooperativa, che eventualmente affidi
in appalto o subappalto
lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa
appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto
principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti
nella
sfera d'applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di
quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per
il
periodo d'esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo
specificato alla precedente lett. A). È compito dei delegati sindacali
o
della RSU di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il
pieno rispetto di quanto sopra.
F) La cooperativa è tenuta in solido
con l'impresa appaltatrice o
subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una
o
più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera
d'applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima,
adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo
d'esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo
specificato alla precedente lett. A). È compito dei delegati sindacali
o
della RSU di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il
pieno rispetto di quanto sopra.
G) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti
a far valere nei confronti
della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lett. E),
debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla
cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle
lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui
all'art. 37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve
essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o
subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
H) La disciplina di cui alle lettere precedenti
si applica anche nei
confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione
e
organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle
imprese
concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento
in appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando
riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente
edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito
quando
comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle
lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto
che la disciplina di cui sopra non
trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie
dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora
le
imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto
di clausole sociali idonee ad assicurare l'osservazione integrale della
contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo
non si applica alle imprese per
le quali vigono CCNL diversi da quelli riguardanti le imprese edili e
affini.
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