Art. 50 - Sospensione e riduzione di lavoro.
Nei casi di sospensione del lavoro o di
riduzione di orario, qualora
ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia di CIG,
le
imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione
alla
corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensione o riduzione di
orario, ad esclusione della ipotesi
di sospensione per fine lavoro, le imprese erogheranno acconti di importo
corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge
contestualmente alla retribuzione del mese.
In caso di reiezione della domanda da
parte della competente Commissione
INPS, l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo
di
acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo
restando il disposto dell'art. 2, legge 6.8.75 n. 427.
La medesima procedura di conguaglio sarà
altresì attuata, a far tempo dal
3.12.80, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme
anticipate ed inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando
l'obbligo per l'azienda di effettuare, una volta ottenuta
l'autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto spettanti
ai
sensi di legge.
Dichiarazione comune.
Fermo restando l'obbligo di cui al comma
1 del presente articolo, le parti
concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana
successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione
d'orario.
Le parti s'impegnano ad intervenire presso
gli organi competenti per
rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione
alla
corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi
o ad
orario ridotto. Le parti interverranno altresì presso gli organi
competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione
alle
imprese delle decisioni prese dalle Commissioni competenti in ordine alle
richieste di corresponsione delle integrazioni salariali.
|