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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 51 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente
contratto sono applicabili, senza distinzione di sesso, i minimi di paga
base oraria di cui alla tabella allegato A che forma parte integrante del
presente contratto. I valori orari di paga base e della indennità di
contingenza si ottengono dividendo per 173.

Per l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli Accordi
interconfederali e della legislazione vigente.

Art. 52 - Elemento economico territoriale.

Agli operai è corrisposto un elemento economico territoriale, così come
previsto dall'art. 6, sub A), comma 3, lett. d).Stampa questa pagina