Art. 53 - Lavori a cottimo.
L'operaio deve essere retribuito secondo
il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza
di
un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua
prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei
tempi di
lavorazione.
Ai cottimisti, intesi per tali anche gli
operai specificatamente vincolati
al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una
prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia,
dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale
minima di cottimo.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo,
sia individuale che collettivo,
vanno osservate le seguenti norme:
- le tariffe di cottimo devono essere
determinate in modo da consentire
al complesso degli operai a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi
normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi
di
paga base e indennità di contingenza;
- le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto
all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la
squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo
del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì
comunicato:
a) composizione della squadra (quando
si tratta di cottimi collettivi
con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive
qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per
la
liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
Le tariffe di cottimo così considerate
fra le parti direttamente
interessate, non divengono definitive se non dopo superato un periodo
di
assestamento. Per periodo di assestamento s'intende il tempo necessario
perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di
assestamento le tariffe a cottimo divenute definitive saranno comunicate
per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento,
le tariffe possono essere
sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle
condizioni d'esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo
caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva
se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a
cottimo, non riesca a conseguire il
minimo previsto dal comma 2 per ragioni indipendenti dalla sua capacità
e
volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto
minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei
cottimi collettivi saranno fatte
dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale
alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate
nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio
di guadagno verrà fatto a
cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo di cui al comma 2,
in
parti uguali nei periodi normali di paga. All'operaio saranno concessi
acconti in misura non inferiore al 90% della retribuzione spettante
maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo
a quello ad economia perde
automaticamente la maggiorazione dell'utile di cottimo, salvo il caso
in
cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il
mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, si applicano le norme per
la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo contenute negli artt.
72
e 36 del presente contratto.
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