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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 54 -Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni
di lavoro.

È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate
tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni
di lavoro.

È vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione
di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui
all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di
eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della legge n.
1369/60.

Art. 55 - Ferie.

Gli operai hanno diritto per ogni anno d'anzianità conseguita presso la
cooperativa ad un periodo di ferie pari a 4 settimane di calendario (160
ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al
punto 3), art. 57, del presente contratto.

All'operaio che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie,
spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di 1/12 del periodo
feriale intero sopra indicato, per ogni mese d'anzianità maturata presso
l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di
comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o
individualmente.

Per la determinazione dell'epoca del godimento delle ferie è da tenere
presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall'operaio
nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo
di utilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli artt. 6 e 47
del presente contratto.

La cooperativa anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento
del godimento, secondo modalità tecniche da definire territorialmente tra
le parti stipulanti.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la
fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.Stampa questa pagina