Art. 54 -Divieto di cottimismo e di interposizione
nelle prestazioni
di lavoro.
È vietata l'interposizione nel
lavoro a cottimo e sono altresì vietate
tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni
di lavoro.
È vietato il ricorso a prestazioni
di lavoratori autonomi per l'esecuzione
di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui
all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello
di
eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni della legge
n.
1369/60.
Art. 55 - Ferie.
Gli operai hanno diritto per ogni anno
d'anzianità conseguita presso la
cooperativa ad un periodo di ferie pari a 4 settimane di calendario (160
ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui
al
punto 3), art. 57, del presente contratto.
All'operaio che non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie,
spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di 1/12 del periodo
feriale intero sopra indicato, per ogni mese d'anzianità maturata
presso
l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita
secondo le esigenze di lavoro, di
comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o
individualmente.
Per la determinazione dell'epoca del godimento
delle ferie è da tenere
presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall'operaio
nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.
Fermo restando quanto stabilito dal comma
precedente, il calendario annuo
di utilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli artt.
6 e 47
del presente contratto.
La cooperativa anticiperà il trattamento
economico per le ferie al momento
del godimento, secondo modalità tecniche da definire territorialmente
tra
le parti stipulanti.
Il periodo di preavviso non può
essere considerato periodo di ferie.
La malattia intervenuta nel corso del
godimento delle ferie ne sospende la
fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero
superiore a 3 giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione
che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.
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