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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 56 - Gratifica natalizia.

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia
corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 58.

Art. 57 - Festività.

Sono considerati giorni festivi i seguenti:

1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) Capodanno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio);
lunedì successivo alla Pasqua;
anniversario della Liberazione (25 aprile);
festa del Lavoro (1° maggio);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
S. Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività
infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà concordato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3), spettante
all'operaio a norma di legge, è corrisposto direttamente dall'impresa,
unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella
misura di 8 ore degli emolumenti di cui al punto 3), art. 64, del presente
contratto di lavoro.

A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al punto
3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del
lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di
festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre 2 settimane.

Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute
alla Cassa edile.

Per le festività del 2 giugno e del 4 novembre, agli operai è corrisposto
dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di 8 ore
della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3), art. 64.Stampa questa pagina