Art. 58 - Accantonamenti presso la Cassa
edile.
Il trattamento economico spettante agli
operai per le ferie (art. 55) e
per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall'impresa con
la
corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64, per tutte
le
ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 46 e (art. 46 ter
sui
lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico
per le festività di cui al punto 3), art. 57.
Gli importi della percentuale di cui al
presente articolo vanno
accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto
stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto
delle ritenute di legge secondo il
criterio convenzionale individuato nell'allegato E al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile
effettivo di cottimo e sui
premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo
non va computata su:
- eventuale indennità per apporto
di attrezzi di lavoro;
- quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate
nella
paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- retribuzione e relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia
esso diurno, notturno o festivo;
- retribuzione e maggiorazione per lavoro normale festivo;
- maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- diaria e indennità di cui all'art. 61;
- premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo
non va inoltre computata su:
- indennità per lavori speciali
disagiati, per lavori in alta montagna
e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è
stato tenuto
conto come già nei precedenti CCNL in relazione alle caratteristiche
dell'industria edile dell'incidenza per i titoli di cui al presente
articolo e all'art. 57.
La percentuale complessiva va imputata
per l'8,50% al trattamento
economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche
durante l'assenza dal lavoro per
malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della
conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa è tenuta, nei limiti
di cui all'art. 66, comma 7, ad accantonare presso la Cassa edile la
percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
professionale o infortunio sul
lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile
la
differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico
corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato
E).
Gli accordi integrativi locali potranno
stabilire che l'obbligo di cui ai
commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con
effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito
contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato
annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì
le modalità di versamento del
contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi
di
cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia
o infortunio la percentuale va
computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere
durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di
lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente
sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno
corrisposti dalla Cassa edile
agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti
stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui
sopra.
All'atto della cessazione del rapporto
di lavoro all'operaio che ne faccia
richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi
accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla
stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente
articolo, considerata nella sua
inscindibilità, s'intendono integralmente assolti gli obblighi
a carico
dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di
cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei
casi di
assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì
conto degli interventi della CIG, in
caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione
di
lavoro in genere.
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