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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui
appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli
orari di cui agli artt. 46, 46 ter e 47 del presente contratto. Le
maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi
previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di
legge.

La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72
ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro
straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione
alla RSU ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla
RSU indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del
mattino. Per lavoro festivo s'intende quello prestato nei giorni festivi
di cui all'art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le
seguenti:

1) lavoro straordinario diurno 35%
2) lavoro festivo 45%
3) lavoro festivo straordinario 55%
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari
avvicendati 25%
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 8%
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 10%
7) lavoro notturno del guardiano 8%
lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
8) compiono lavori di costruzione o di riparazione che 15%
possono eseguirsi esclusivamente di notte
9) lavoro notturno straordinario 40%
10) lavoro festivo notturno 50%
11) lavoro festivo notturno straordinario 70%
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi
i turnisti 8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad
economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64;
per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci n. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere
applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo
la percentuale di cui alle voci n. 5 e 6.

A decorrere dall'1.7.01 la percentuale di cui al punto 6) è pari all'11%.Stampa questa pagina