Art. 6 - Secondo livello di contrattazione
collettiva.
A) SEDE E COMPETENZE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DI 2° LIVELLO
La contrattazione collettiva di 2°
livello sarà svolta in sede
territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL,
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
In conseguenza di quanto sopra previsto,
alla contrattazione integrativa
territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie
specificatamente individuate:
a) determinazione delle indennità
relative ai lavori in alta montagna;
b) adempimenti connessi all'attuazione della disciplina dell'istituto
dell'anzianità professionale edile;
c) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma
dell'art. 60;
d) determinazione dell'elemento economico territoriale secondo i
requisiti indicati nei successivi commi 4, 5 e 6 del presente punto A);
e) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie,
gratifica natalizia e festività;
f) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione
di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art.
60;
g) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito
della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del CCNL;
h) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico
per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo
le
modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
i) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui
all'art. 55;
l) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle
Casse edili;
m) determinazione di cui al comma 3, art. 74;
n) modalità d'attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla
lett.
a), art. 5;
o) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse
valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo
differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni
meteorologiche locali;
p) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o d'indennità
sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti
territorialmente;
q) disciplina d'altre materie o istituti che siano espressamente
demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche
clausole di rinvio.
L'elemento economico di cui alla lett.
d) sarà concordato in sede
territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e
sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità
e
competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti
indicatori:
- numero imprese e lavoratori iscritti
in Cassa edile e monte salari
relativo;
- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti
aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni d'avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità
e in
Cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi
strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello
territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati
in sede territoriale.
Le parti si danno atto della funzione
innovativa dell'istituto di cui alla
precedente lett. d) e dei vantaggi che può produrre in termini
di
risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali
da
consentire il particolare trattamento contributivo previsto dalla
normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.7.93.
Coerentemente agli assetti contrattuali
definiti nel presente articolo le
parti convengono quanto segue:
- a decorrere dalla data di stipula del
presente CCNL, relativamente
alla contrattazione integrativa prodottasi in precedenza in sedi diverse
da quella territoriale (azienda, gruppo societario, ecc.) rimangono in
vigore soltanto le disposizioni che determinano effetti applicativi
incidenti sul trattamento economico-normativo dei lavoratori o su istituti
concernenti le modalità di espletamento dell'attività sindacale
(permessi,
assemblee, locali per riunioni) con esclusione di ogni possibilità
di
ricontrattazione delle stesse, in quanto demandate alla competenza di
altri livelli contrattuali, nelle sedi suddette;
- dall'entrata in vigore del CCNL 6.7.95, l'indennità territoriale
di
settore ed il premio di produzione previsti dagli artt. 6, lett. e), 52
e
81, CCNL 1.3.91, rimangono congelati in cifra fissa secondo gli importi
concordati a livello territoriale.
Gli istituti retributivi di cui al precedente
comma, gli altri premi ed
elementi retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente
già presenti in aziende o a livello territoriale, restano fissati
definitivamente negli importi in essere alla data della stipula del
presente CCNL e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Le rispettive Associazioni territoriali,
all'atto dell'istituzione
dell'elemento salariale di cui al presente articolo, procederanno alla
loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno
derivare, né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori.
B) TEMPI E PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO
L'accordo di 2° livello territoriale,
ha durata quadriennale.
In applicazione di quanto previsto dagli
assetti contrattuali definiti nel
presente articolo e di quanto disposto al comma precedente, nell'arco
di
vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale
a livello
territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura:
- gli effetti economici della contrattazione
di 2° livello avranno
decorrenza non anteriore all'1.1.02;
- l'elemento economico di cui al punto A), lett. d), sulla base dei
criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede territoriale
entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti
stabiliranno entro il 30.6.01, tenendo conto anche delle valutazioni
effettuate nella sessione di concertazione nazionale;
- le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere
presentate almeno 4 mesi prima della data di decorrenza prevista per gli
effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle
trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali
né procederanno ad azioni
dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste
al
termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Nel caso di controversia interpretativa
sull'applicazione del presente
articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla
negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere
l'intervento
delle Associazioni Nazionali contraenti, le quali s'incontreranno, entro
15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia
interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione
entrambe le parti si
asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla
materia in esame.
La titolarità della contrattazione
di 2° livello, negli ambiti, per le
materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo,
spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle
Associazioni nazionali delle cooperative e alle OOSS nazionali dei
lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Dichiarazione a verbale.
Le Associazioni nazionali contraenti si
danno atto, che eventuali
modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti
contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93 e dal successivo Patto
sociale per lo Sviluppo e l'Occupazione 22.12.98 e recepiti nel CCNL,
comporteranno il riesame della materia.
|