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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 60 - Indennità per lavori speciali.

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate
vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali
sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3), art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo
contrattuale di cottimo.


Gruppo A) - Lavori vari.

tab. situazioni
unica extra
naz.

lavori eseguiti sotto la pioggia o neve
1) quando le lavorazioni continuino oltre la 1a 4 5
mezz'ora (compresa la 1a mezz'ora)
lavori eseguiti con martelli pneumatici
2) demolitori non montati su supporti 5 5
(limitatamente agli operai addetti alla
manovra dei martelli)
lavori di palificazione o trivellazione
3) limitatamente agli operai addetti e 3 12
normalmente sottoposti a getti d'acqua o
fango
4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori
per armamento ferroviario 8 15
lavori su ponti a castello installati su
5) natanti, con o senza motore, in mare, lago o 8 15
fiume
6) lavori di scavo in cimiteri a contatto di
tombe 8 17
lavori di pulizia degli stampi metallici
negli stabilimenti di prefabbricazione,
7) quando l'elevata temperatura degli stampi
stessi, per il riscaldamento prodotto 10 10
elettricamente, con vapore o con altri
analoghi mezzi, crei per gli operai addetti
condizioni di effettivo disagio
lavori eseguiti negli stabilimenti di
prefabbricazione con l'impianto di aria
compressa oppure con l'impiego di sostanze
8) nocive per la lubrificazione di stampi 10 10
portati ad elevata temperatura con
conseguente nebulizzazione dei prodotti
impiegati tale da determinare per gli operai
addetti condizioni di effettivo disagio
lavori eseguiti in stabilimenti che producono
o impiegano sostanze nocive, oppure in
condizioni d'elevata temperatura od in altre
condizioni di disagio, limitatamente agli
operai edili che lavorano nelle stesse
condizioni di luogo e di ambiente degli
9) operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, 11 17
a tale titolo, uno speciale trattamento. La
stessa indennità spetta infine per i lavori
edili che, in stabilimenti industriali che
producono o impiegano sostanze nocive, sono
eseguiti in locali nei quali non è richiesta
normalmente la presenza degli operai degli
stabilimenti stessi e nei quali si
riscontrano obiettive condizioni di nocività
lavori su ponti mobili a sospensione
10) (bilancini, cavallo o comunque in 12 20
sospensione)
lavori di scavo a sezione obbligata e
11) ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e 13 20
qualora essi presentino condizioni di
effettivo disagio
12) costruzione di piani inclinati con pendenza
del 60% ed oltre 13 22
13) lavori di demolizione di strutture
pericolanti 16 23
lavori in acqua (per lavori in acqua debbono
intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi
14) protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è 16 28
costretto a lavorare con i piedi immersi
dentro l'acqua o melma di altezza superiore a
cm. 12)
15) lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
costruzione di camini in muratura senza
l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione
16) di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6
dal piano terra, se isolato o dal piano 17 35
superiore del basamento, ove esiste, o dal
tetto del fabbricato se il camino è
incorporato nel fabbricato stesso
17) costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50
a 10 17 35
18) lavori per fognature nuove in galleria
19 35
19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con
profondità superiore a m. 3 20 35
20) lavori di riparazione e spurgo di fognature
preesistenti 21 40
21) costruzione di pozzi a profondità oltre i 10
m. 22 40
22) lavori in pozzi neri preesistenti
27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara,
Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.

Nel caso d'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che
sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve
fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.


Gruppo B) - Lavori in galleria.

Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla
retribuzione un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle
Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza,
entro i valori massimi sotto indicati:

a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o
allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di
riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o do
rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed
al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione,
l'avanzamento e la sistemazione: 20;
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria
delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,
compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma
precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le
singole circoscrizioni dal CCNL 28.11.69.

Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati
dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 3
dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la
determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di
un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra
previste, oppure il fronte di avanzamento supera i km. 5 dall'imbocco, la
misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali
con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti
direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte
delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate
sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime
appropriate al caso di specie.


Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa.

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione
agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di
cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.

Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in
atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra
espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro
differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente
all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in
metri.


Gruppo D) - Lavori marittimi.

- Operai imbarcati su natanti con o senza motore. Agli operai imbarcati
su natanti con o senza motore che escono fuori da porto vanno corrisposte,
per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità
già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di
situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. Indennità del 100% da calcolarsi su
elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 64 e da
corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle
immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di
minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a 1 ora e mezza, il
trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata,
pari a 4 ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.


Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche.

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche
aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in
tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli
elementi di cui al punto 3), art. 64 per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate.

L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari
eventualmente in atto.

Le percentuali di cui al presente articolo eccezione fatta per quella
relativa alla pioggia o neve non sono cumulabili e, cioè, la maggiore
assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi
forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva
prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente
articolo.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel
presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni
territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti
che decideranno sull'eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15
giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle
Associazioni territoriali segnalanti.

Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di
disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali
segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali
competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del
20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3),
art. 64.

L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i
quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore
di lavoro effettivamente prestate.Stampa questa pagina