Art. 61 - Trasferta.
1) Norme generali.
All'operaio in servizio, comandato a prestare
temporaneamente la propria
opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto
il
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare
la propria opera in un
cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato
oltre i
limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 6 ha
diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3), art. 64, oltre al rimborso delle spese
di
viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite
localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti
l'attività di produzione e
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme
di
cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese
di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare
temporaneamente la propria attività per un impianto situato in
Comune
diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore
percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre km. 10 dai confini
territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una
diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui
al
punto 3), art. 64 per ogni ora di effettiva lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non
è dovuta nel caso che il lavoro
si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o
quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua
residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di
cui sopra ha l'obbligo di trovarsi
sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa
è tenuta al rimborso delle
spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso
delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente
concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo,
l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma 2.
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A) Le parti convengono di effettuare una
sperimentazione a livello
regionale della disciplina della trasferta di cui al presente articolo,
che sarà avviata a decorrere dall'1.7.00 sulla base dell'attuazione
di
quanto previsto dalla lett. B.
Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL, le
parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali
effettuare la sperimentazione.
B) Le parti, in coerenza con l'Accordo
stipulato il 20.1.00 tra ANCE,
ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO e Servizi-CCI, AICPL-AGCI, FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL attinente il regolamento attuativo della
disciplina della reciprocità, anche in attuazione dell'art. 37,
legge n.
109/94, sono impegnate a promuovere la partecipazione delle Associazioni
cooperative firmatarie il presente CCNL a CNCE.
Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente,
le
parti sottoscritte demandano a CNCE:
- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione
delle Casse edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale
le
Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare
lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai
versamenti per gli operai in trasferta;
- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento
delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle
parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse edili.
C)
a) Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della
circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante
complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di
paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale
di settore,
elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta
previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza,
non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante
dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale
della
circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è
corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione
mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso
la Cassa edile di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art.
18,
legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della
zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli
operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano.
Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa edile di provenienza documenta alla Cassa edile del luogo
d'esecuzione dei lavori il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa
denunciati nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun
operaio
in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del
luogo d'esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione
contrattuale afferenti gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere
pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori
di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato
di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle
parti
nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per
gli
operai in trasferta rilasciata dalla Cassa edile di provenienza in
applicazione del punto d).
D) In caso di divergenze interpretative
tra Casse edili o singole
imprese e Cassa edile, la questione è rimessa alla decisione di
CNCE.
E) La disciplina della trasferta contenuta
nella lett. C del presente
accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del
lavoro
agli effetti dell'osservanza dell'art. 18, legge 19.3.90 n. 55, anche
al
fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata
rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali
informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti s'incontreranno al termine di un anno dall'avvio della
sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere
le
conseguenti determinazioni.
F) in attesa che si realizzi la partecipazione
delle associazioni
cooperative a CNCE, quanto demandato nei punti precedenti del presente
Protocollo a CNCE stessa, è temporaneamente affidato alle parti
firmatarie
il presente CCNL. In attesa che si realizzi la partecipazione di cui sopra
rimane ferma la Clausola di salvaguardia di cui all'art. 61, lett. A),
CCNL 6.7.95.
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In attesa che quanto sopra concordato
abbia completa efficacia e
validazione su quanto previsto dal punto E, la disciplina da applicare
rimane quella del CCNL 6.7.95 che qui di seguito si riporta:
Fermo restando l'applicazione del contratto
integrativo della
circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante
complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di
paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità
territoriale di
settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di
trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di
provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente
derivante dal l'applicazione di minimo di paga base, indennità
di
contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui
si
svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo
di
indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista
una durata superiore a 3
mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa
edile
del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal 2° periodo di
paga
successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio
in
tale 2° periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere
l'operaio alla Cassa edile del luogo in
cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al
termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai 2 commi precedenti
gli adempimenti dell'impresa per
l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa edile del luogo
in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione
e
versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa edile
di provenienza gli operai
dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e
condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario,
pali
e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa
in
opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione
di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione,
stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta di CNCE, possono
integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a dame comunicazione,
anche con riferimento all'art.
18, legge 19.3.90 n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile
della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti
convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa
l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere
operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata
con la
periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di
provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa
è tenuta anche a
documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le
periodiche denuncie delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti
effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in
trasferta. In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui
si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a
fornire la
documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale
in vigore per le opere pubbliche
compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di
rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta
dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il
certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla
Cassa edile del
luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale
regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile
di
provenienza.
Clausola di salvaguardia di cui all'art. 61, punto a), CCNL per i
lavoratori delle cooperative edili del 9.2.00.
Fermo restando che la presente normativa
si applica in sostituzione di
quella di cui al CCNL 1.3.91, subordinatamente alla garanzia del
riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico-normative
discendenti dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti
convengono che, trascorsi i termini delle verifiche previste nel
protocollo sul sistema delle Casse edili di cui all'art. 73 e comunque
entro e non oltre il 31.12.00, procederanno ad un riesame per
l'armonizzazione della materia in oggetto al fine di rispondere alle
esigenze di piena applicazione del contratto di lavoro per le imprese
cooperative.
2) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Nei lavori dell'andamento delle linee
ferroviarie, per "cantiere"
s'intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto di
singoli contratti d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi a
lotti. Per "posto di lavoro" s'intende quel punto della linea
ferroviaria
progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del
cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di
lavoro all'ora fissata dall'orario
di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto
al lavoro d'armamento ferroviario
- qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque
sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro
rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta
un'indennità
di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3), art. 64, per ogni ora d'effettivo lavoro.
La predetta indennità s'intende
comprensiva, in via convenzionale, delle
spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il
trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro,
nonché sostitutiva e assorbente della diaria prevista dalle norme
generali
del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove
spettante, nei casi di passaggio dell'opera da un cantiere ad un altro
e/o
da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento
in luogo dell'operaio, deve
provvedere al vitto e all'alloggio o al rimborso delle spese relative,
ove
queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
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