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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 62 - Trasferimenti.

All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa
impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da
comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile
dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con
l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per familiari conviventi a
carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del
viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel
trasferimento, un'indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso,
d'entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta, 'una
tantum', una somma a titolo d'indennità il cui importo sarà concordato con
l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se
capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio
nella nuova località. L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese
sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute,
per un massimo comunque di 3 mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo
preavviso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli
sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova
località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa
continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo,
non procederà al suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro 2
anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi
non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva
prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per
lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede
di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro 1 mese
dalla risoluzione di rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell'operaio entro 2 anni dal trasferimento, l'impresa
si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio
prestava servizio prima del trasferimento, purché il trasporto della salma
ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.Stampa questa pagina