Art. 63 - Indennità per lavori
in alta montagna o in zona malarica.
Per le indennità eventualmente
dovute agli operai che eseguono lavori in
alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto
conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai,
si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle
competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti CCNL.
Le stesse Associazioni potranno peraltro
rivedere la misura delle
indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità
dovute agli operai per lavori eseguiti in
zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che
da
località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta
malarica.
Considerate le particolari caratteristiche
dell'industria edile, le
indennità di cui al comma 3 del presente articolo sono dovute anche
agli
operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed
immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno
conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta
anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone
malariche sono quelle dove le competenti
Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione
dell'endemia malarica.
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