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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

 

Art. 64 - Elementi della retribuzione.

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto
quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria: S'intendono i minimi di paga previsti
dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto: S'intende la paga attribuita all'operaio
'ad personam' (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 48, 59, 60, 61, 68, 69, debbono
essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex-indennità territoriale di settore;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex-indennità territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 53);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 58, 59,
72 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 72 devono essere assunti a
base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett.
a).

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 10, 19, 24, 43, 45, 49,
53, 57 e 72, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3),
lett. a), deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese.Stampa questa pagina