Art. 65 - Modalità di pagamento.
Il periodo di paga è di norma mensile,
anche se può essere: settimanale,
quindicinale e quattordicinale.
Conseguentemente l'erogazione della retribuzione
spettante dovrà avvenire
ai sensi di legge in relazione al periodo di paga adottato.
Quando il periodo di paga sia disposto
quindicinalmente,
quattordicinalmente o mensilmente, a richiesta dell'operaio, devono essere
corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della
retribuzione netta e dell'assegno per il nucleo familiare.
Qualunque sia il periodo di paga adottato,
la corresponsione del saldo
della retribuzione spettante deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla
scadenza del periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento
della retribuzione oltre il
termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro
con
diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa
la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per
comprovati
particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato
previo
accordo tra le Associazioni territoriali delle cooperative e dei
lavoratori.
La paga deve essere corrisposta immediatamente
dopo il termine del lavoro
o durante i periodi di sosta giornaliera.
Nel caso che la paga si faccia in località
diversa dal cantiere, si
permetterà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere
il luogo in cui si effettua la paga al momento prescritto per la
cessazione del lavoro stesso.
All'atto del pagamento della retribuzione
deve essere consegnata
all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni
previste dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza
della somma ricevuta con quella
indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché
sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza,
all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
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