Art. 66 - Trattamento in caso di malattia.
In caso di malattia l'operaio non in prova
ha il diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza
interruzione dell'anzianità.
Nel caso di più malattie o ricadute
nella stessa malattia l'operaio ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo
di
9 mesi nell'arco di 15 mesi consecutivi.
Trascorso questo periodo, ove l'impresa
licenzi l'operaio o la malattia
debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio
ha
diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al TFR. Ove
l'impresa
non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, fatta salva la
decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che cade ammalato in periodo
di preavviso ha diritto al TFR a
norma dell'art. 36 del presente contratto - fatti salvi i termini di
maturazione fissati dal comma 1, art. 1, legge n. 297/82 - e alla
conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in
caso di malattia dagli stessi
istituti assicurativi, si fa riferimento alle norme generali riguardanti
l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
La cooperativa anticipa il trattamento
economico sia per la parte
dell'istituto sia per la parte a carico delle Casse edili, con diritto
di
recupero presso gli istituti medesimi secondo i criteri di cui
all'allegato C ovvero secondo le modalità di legge.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa, entro i limiti della
conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, è tenuta a corrispondere
all'operaio la percentuale di ferie, permessi retribuiti e gratifica
natalizia, nella misura e con le modalità indicate di quanto corrisposto
da INPS, salva l'ipotesi di cui al comma 8 dello stesso articolo.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa cooperativa, entro i
limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è
tenuta
ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico
giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie
sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base,
dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità
di contingenza,
per un numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario
contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza
per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente
sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti previsti dal
CCNL 5.7.95.
A decorrere dall'1.10.00, i suddetti coefficienti
diventeranno i seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi i 7 giorni:
0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i
14 giorni:
1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate da INPS:
0,3795;
d) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate da INPS:
0,1565;
e) dal 181° giorno al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate
da INPS: 0,5495.
Per gli apprendisti il coefficiente per
le giornate non indennizzate da
INPS è pari a 0,5495.
Nei casi di malattia di durata inferiore
ai 7 giorni, per i quali è
previsto il solo accantonamento (18,5%), l'impresa corrisponderà
direttamente all'operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.
Il trattamento economico giornaliero come
sopra determinato è corrisposto
dall'impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta della stessa malattia
o altra consequenziale come tale
riconosciuta da INPS vale ai fini dei coefficienti da applicare la
normativa di INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo
parziale, il trattamento economico
giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui
al
comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti
dalla divisione per 6 dell'orario settimanale convenuto.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto
previsto dal presente articolo,
si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore, considerate nel loro
complesso, in atto nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì
fatte salve le normative definite sulla materia di cui al presente
articolo a livello territoriale nonché le disposizioni regolamentari
disposte dalla Cassa edile qualora non costituiscano condizioni inferiori
rispetto al presente articolo.
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