Art. 67 -Trattamento in caso di infortunio
sul lavoro o di malattia
professionale.
In caso d'infortunio sul lavoro o di malattia
professionale l'operaio non
in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura
l'inabilità temporanea che impedisce totalmente e di fatto all'operaio
medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata
nel
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato
dal competente istituto. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi
l'operaio, o l'infermità conseguente all'infortunio o alla malattia
professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del
lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso
e al
TFR fatti salvi termini di maturazione stabiliti dal comma 1, legge n.
297/82.
L'operaio che s'infortuni o sia colpito
da malattia professionale in
periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un
massimo di 6 mesi senza interruzione d'anzianità. A guarigione
clinica
avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione
del
posto, il rapporto di lavoro s'intenderà senz'altro risolto, fermo
restando il diritto all'operaio di percepire il TFR spettante a norma
dell'art. 36 fatti salvi i termini di maturazione dal comma 1, art. 1,
legge n. 297/82.
Per il trattamento economico dovuto in
caso d'infortunio o di malattia
professionale dagli istituti assicuratori si fa riferimento alle norme
generali riguardanti l'assicurazione per infortuni o malattia
professionale degli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio
o per malattia professionale
l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per
ferie e
gratifica natalizia, permessi retribuiti, nei limiti, nella misura e con
le modalità indicate nell'art. 58 del presente contratto, per differenza
e
ad integrazione di quanto corrisposto da INAIL salva l'ipotesi di cui
al
comma 8 dello stesso articolo.
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si
verifichi o la malattia
professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà
ammesso
a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di
riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo
di prova, è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre
che,
superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in
servizio.
La cooperativa anticipa il trattamento
economico sia per la parte a carico
INAIL sia per la parte a carico delle Casse edili, con il diritto di
recupero presso gli istituti medesimi.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio
o malattia professionale,
l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente
articolo, è tenuta a erogare all'operaio non in prova un trattamento
economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote
orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga
base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità
di
contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7
dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione
durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente
sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti previsti dal
CCNL 5.7.95.
A decorrere dall'1.10.00, i suddetti coefficienti
diventeranno i seguenti:
a) dal 4° al 90° giorno di assenza:
0,2538
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Il trattamento economico giornaliero come
sopra determinato è corrisposto
dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate da INAIL
comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo
parziale il trattamento economico
giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma
precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla
divisione per 7 dell'orario settimanale convenuto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore, considerate nel loro
complesso, in atto nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì
fatte salve le normative definite sulla materia di cui al presente
articolo a livello territoriale nonché le disposizioni regolamentari
disposte dalla Cassa edile qualora non costituiscano condizioni inferiori
rispetto al presente articolo.
Nel caso di carenza d'intervento di INAIL,
l'accordo in esame prevede che
l'impresa corrisponderà direttamente all'operaio il 4,95% della
retribuzione non più accantonata.
NORMA COMUNE
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio
- soggetta ai provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 31 - nel mese di calendario precedente
l'inizio della malattia, dell'infortunio o della malattia professionale,
il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente
regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza
ingiustificata.
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