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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 68 - Congedo matrimoniale.

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui l'accordo
interconfederale stipulato il 31.5.41.

Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene
concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi,
decorrenti dal 1° giorno lavorativo immediatamente successivo al
matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa,
ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.
Per detto periodo spetta il trattamento economico di cui al punto 3), art.
64, per 72 ore.

All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa un'anzianità
ininterrotta di servizio di almeno 12 mesi compiuti viene concesso un
periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi, fermo restando
il criterio della decorrenza indicato al comma precedente, con diritto al
trattamento economico di cui al punto 3, art. 64, per 88 ore.

L'impresa deve anticipare all'operaio la somma corrispondente alle
giornate di congedo spettanti, subordinatamente all'espletamento da parte
dell'interessato degli adempimenti richiesti da INPS, e ha diritto di
recuperare dall'Istituto medesimo la parte che questo ha per legge a
proprio carico.Stampa questa pagina