Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
(RSU).
Ad integrazione e specificazione di quanto
previsto dal Protocollo
d'intesa 13.9.94 per la costituzione delle RSU, sottoscritto da LNCeM,
CCI, AGCI e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene
quanto segue:
1. Le parti si danno atto che la RSU costituisce
la RSA unitaria dei
lavoratori della cooperativa occupati nell'unità produttiva. Pertanto
essa
sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7, CCNL 1.3.91,
e
subentra alle RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300, e ai loro dirigenti
nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad
essi
spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
Per il numero dei componenti la RSU e per le modalità di costituzione
delle stesse valgono le disposizioni dell'accordo in materia del 13.9.94
tra LNCeM, CCI, AGCI e CGIL, CISL, UIL.
2. Nei cantieri di durata superiore a
6 mesi, qualora l'impresa
principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o
consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva
meno di 16 dipendenti, si procede all'elezione di un rappresentante
sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo
dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché
non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa
principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle
imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera
d'applicazione del CCNL per edilizia.
Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il
rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o
aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno
dai
lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti dall'impresa
stessa
e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità
produttiva medesima.
Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi
precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei
dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui
al comma 1, scende al di sotto di 16.
A tale rappresentante spetta un permesso mensile di 8 ore retribuite per
l'espletamento delle proprie funzioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che con la regolamentazione di cui al presente punto
hanno inteso privilegiare la disciplina contrattuale rispetto ad
eventuali interventi legislativi sulla stessa materia.
3. Per i rapporti con la cooperativa la RSU, fermi restando i propri
poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura
esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà
farsi assistere da altri componenti la RSU e/o da lavoratori
specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.
4. È compito della RSU intervenire
nei confronti della cooperativa per
la verifica del puntuale rispetto delle norme del CCNL e del contratto
collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto,
sulle seguenti specifiche materie:
- organizzazione del lavoro nell'impresa
e nel cantiere;
- prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il
rappresentante per la sicurezza (RLS);
- distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal CCNL e
dall'integrativo territoriale e istituti collegati (calendario ferie,
ROL);
- inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- gestione delle situazioni di difficoltà o crisi aziendale, con
ricadute sull'occupazione;
- la dinamica delle qualifiche e delle retribuzioni.
5. Per l'espletamento dei propri compiti,
le RSU hanno complessivamente
a loro disposizione un monte annuo di permessi di 8 ore retribuite, così
determinate:
- da 1 a 70 dipendenti: 3 permessi al
mese;
- da 71 a 200 dipendenti: 6 permessi al mese;
- oltre 200 dipendenti: 9 permessi al mese.
Dichiarazione a verbale.
Qualora la materia dovesse trovare generale
regolamentazione legislativa o
nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà
coordinata dalle parti nazionali con le nuove norme.
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