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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 70 - Conservazione degli utensili.

L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e
tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna
modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai
superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di
lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua
disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze
per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.

Per l'approvvigionamento degli utensili e del materiale occorrente, ogni
operaio deve fare capo al personale appositamente incaricato dall'impresa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere riconsegnato al
personale incaricato dall'impresa quanto si è ricevuto in consegna
temporanea. L'operaio risponderà e l'impresa potrà valersi sulle sue
competenze - delle perdite del materiale e/o degli attrezzi a lui
affidati, che siano a lui imputabili, sempreché sia stato messo in grado
di custodirli.

Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli.

L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un
luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il
deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli.
In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli
abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.

L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire
un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli
indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.

Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme
igieniche.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere
non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere nel modo
più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando
sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano
impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.Stampa questa pagina