Art. 72 - Preavviso.
Il licenziamento o le dimissioni non determinati
da giusta causa
dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo
in
qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'industria edile, è stabilito in una settimana
di
calendario per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni,
e in
giorni 10 di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta
di oltre
3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 CC, in mancanza
di preavviso il recedente è tenuto
a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo
della
retribuzione (v. punto 4, art. 64) che sarebbe spettata per il periodo
di
preavviso.
Per gli operai retribuiti a cottimo deve
essere computato anche l'utile
medio di cottimo realizzato nelle ultime 2 quindicine o 4 settimane.
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