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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 72 - Preavviso.

Il licenziamento o le dimissioni non determinati da giusta causa
dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in
qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'industria edile, è stabilito in una settimana di
calendario per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni, e in
giorni 10 di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre
3 anni.

Ai sensi dell'art. 2118 CC, in mancanza di preavviso il recedente è tenuto
a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della
retribuzione (v. punto 4, art. 64) che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.

Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile
medio di cottimo realizzato nelle ultime 2 quindicine o 4 settimane.Stampa questa pagina