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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 73 - Casse edili.

a) Le Casse edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per
l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi
collettivi, stipulati fra AICPL, ANCPL, FEDERLAVORO e Servizi e FeNEAL,
FILCA e FILLEA, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse
rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse edili contenuti nel presente contratto
riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma
precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni
predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma 1,
non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla
presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle
Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi,
dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a
quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti
per le imprese cooperative e per i lavoratori dai contratti e dagli
accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra
loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del
contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3), art. 64.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico
delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta
dall'impresa cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di
paga per il successivo versamento alla Cassa edile.
La Cassa edile è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato
in misura paritetica dalle Associazioni territoriali delle cooperative
da un lato e, dall'altro, dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei
fondi della Cassa edile deve essere effettuato con firma abbinata nel
rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Le prestazioni della Cassa edile sono stabilite dagli accordi nazionali
stipulati dalle associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali
stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali
suddetti, dalle Organizzazioni cooperative e dei lavoratori delle
predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle
Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle
disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio d'amministrazione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono
portate a conoscenza delle Casse edili per l'automatica e integrale
applicazione.
Gli organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in
contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali
pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L'esercizio finanziario della Cassa edile decorre dal 1° ottobre al 30
settembre dell'anno successivo.
I bilanci delle Casse edili debbono essere approvati entro 6 mesi dalla
scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo successivo.
I bilanci consuntivi situazione patrimoniale e conto economico -
accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa edile e dalla
relazione del Collegio sindacale, sono di norma trasmessi, entro 30
giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali
cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti.
i 30 giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le
Organizzazioni territoriali s'incontreranno per esprimere la loro
valutazione, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmetto, entro 10 giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa edile il
quale ne darà lettura al Consiglio d'amministrazione in occasione della
1a riunione dello stesso.

b) Con l'iscrizione alla Cassa edile, le imprese cooperative e gli
operai sono vincolati al rispetto del presente CCNL, degli accordi locali
adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del
Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente,
anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 39, gli obblighi e
oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi. La
Cassa edile, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle
Associazioni di cui al comma 1, lett. a), raccoglierà dalle cooperative e
dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della
medesima, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

c) Le parti, nel quadro dell'accordo di reciprocità siglato il 20.1.00
(allegato F) s'impegnano:
-
- ad attuare, entro il 30.6.00, un sistema informatico a rete per il
collegamento tra le Casse edili;
- predisporre, entro il 30.4.00, i modelli unici di denuncia mensile e
il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per
il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno
essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il
termine del 31.5.00.


Dichiarazione a verbale.

Le Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo
l'importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse
edili, riaffermano l'obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio
nazionale, a Casse edili uniche per tutto il settore gestite con la
partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e OOSS firmatarie dei
CCNL operanti nel settore delle costruzioni.
Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei
lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le
imprese.
I principi sopra esposti comporteranno, nell'ambito del sistema di Casse
edili e anche attraverso la revisione degli statuti delle Casse medesime:

- la realizzazione di una gestione unitaria di un unico sistema di
Casse edili;
- il riconoscimento dell'autonomia contrattuale delle parti;
- l'uniformità dei trattamenti erogati ai lavoratori con conseguente
armonizzazione delle aliquote contributive per perseguire la parità di
costi tra le imprese;
- la riconoscibilità delle rappresentanze degli organismi paritetici di
gestione che affermi le caratteristiche territoriali di presenza delle
imprese associate;
- la lotta all'evasione e al lavoro nero, al fine di combattere la
concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del settore, attraverso
procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli utilizzi d'orario
di lavoro palesemente non credibili.Stampa questa pagina