Art. 74 - Quote sindacali e di adesione
contrattuale.
Le cooperative opereranno mensilmente
le trattenute dei contributi
sindacali se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dal lavoratore
interessato. Ogni delega dovrà specificare le generalità
del lavoratore,
il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché
l'importo
dello stesso.
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
stipulanti il presente contratto convengono sulla istituzione a livello
territoriale di una quota di adesione contrattuale da trattenere a tutti
i
lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse edili.
Le modalità di riscossione ed il
relativo importo verranno definiti a
livello provinciale dalle Associazioni territoriali.
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori
e dei datori di lavoro
stipulanti il presente contratto confermano l'aliquota dello 0,15% quale
quota nazionale di adesione contrattuale da trattenere a tutti i
lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse edili.
La base imponibile per il calcolo dello
0,15% è costituita dall'1.2.88
dalla retribuzione del punto 3), art. 64, maggiorata del 23%.
Le Casse edili effettueranno i versamenti
delle quote suddette sui c/c
indicati dalle OOSS nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro
firmatarie del presente contratto.
La maggiorazione del 23% della base di
calcolo sarà attuata anche per le
quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le
competenti OOSS aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Dall'1.10.00 a carico dei datori di lavoro
e dei lavoratori è posta una
quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,15 degli
elementi della retribuzione di cui al punto 3, art. 64, maggiorato del
18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro e in egual misura a carico degli
operai.
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