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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 75 - Formazione professionale.

Le Associazioni cooperative e le OOSS firmatarie riaffermano la necessità
di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la
formazione dei lavoratori dell'edilizia per affinare e perfezionare le
capacità tecniche degli stessi, per migliorare la qualità del lavoro e le
capacità tecnico-produttive delle imprese.

Le Associazioni e Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di
rispettiva competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio,
addivenendo all'istituzione di apposito ente scuola od al potenziamento di
quello esistente. Le Associazioni cooperative e le OOSS firmatarie
riaffermano il loro impegno (come per le Casse edili e altri enti
paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gestiti con la
partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e OOSS nazionali
firmatarie dei CCNL.

A tale scopo le parti, a livello nazionale e territoriale, promuoveranno
ognuna per conto proprio e/o congiuntamente, iniziative atte a realizzare
intese che consentano l'attuazione di quanto indicato al comma precedente.

Gli enti scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di
scuole professionali edili e laddove queste per obiettive accertate
difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno
essere affidati - sotto il controllo degli enti scuola stessi ad istituti
professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.

Al relativo finanziamento verrà provveduto con il contributo a carico
delle cooperative, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20%
e l'1% sugli elementi della retribuzione e di cui al punto 3), art. 64.

Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio d'amministrazione
paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti sulla base di un apposito regolamento
i cui principi verranno fissati dalla Commissione paritetica di cui al
quartultimo comma. Il Consiglio d'amministrazione nominerà il Presidente
nella persona di un rappresentante delle cooperative, il Vice Presidente
nella persona di un rappresentante dei lavoratori.

Le Organizzazioni territoriali delle cooperative e lavoratori stabiliranno
in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno
regolare l'esercizio degli Enti-Scuola.

Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi
sopra esposti. I programmi di attività saranno predisposti nei limiti
della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza
delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle
necessità e possibilità, potranno essere provinciali o interprovinciali.

I corsi dovranno essere indirizzati alla prima formazione di giovani che
entrano nel settore; alla qualificazione, riqualificazione,
specializzazione ed aggiornamento di operai impiegati, tecnici e quadri,
secondo le esigenze del mercato del lavoro.

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di
addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato
un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e
dell'avvenuto superamento degli esami finali. I lavoratori muniti di tale
attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto
dell'addestramento dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30
giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine
di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente
alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di addestramento, i lavoratori avranno diritto ad un
trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro
applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 43.

Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 43, valgono anche
per i lavoratori già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.

Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali
opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare operai ai corsi
professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, ed incoraggiare gli operai
medesimi a frequentarli.

Le parti convengono di istituire un organismo paritetico, a livello
nazionale, con la funzione di promuovere e coordinare l'attività di
addestramento svolta dagli Enti-Scuola territoriali, di armonizzare i
programmi e gli indirizzi didattici e di assumere in genere ogni idonea
iniziativa atta a favorire l'istruzione professionale.


Dichiarazione a verbale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del CCNL, le Associazioni
cooperative esprimono esplicito interesse per i contenuti dell'intesa
raggiunta in materia di formazione professionale dall'accordo di rinnovo
OOSS ANCE del 29.1.00 e pertanto ne determineranno le condizioni attuative
compatibili con il sistema cooperativo.Stampa questa pagina