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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 76 bis - Aspettativa.

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso,
compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per
1 sola volta all'anno, un periodo d'aspettativa della durata minima di 4
settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o
familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun
effetto.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione
delle motivazioni.

L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile il
periodo d'aspettativa concesso e le relative motivazioni.

In tali casi è consentita, ai sensi della legge 28.2.87 n. 56,
l'assunzione di personale a contratto determinato per sostituire i
lavoratori assenti.

Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può
superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può
superare il 5% del numero dei lavoratori occupati.

Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a
termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.Stampa questa pagina