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DISCIPLINA SPECIALE Parte II - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI E PER I QUADRI Art. 77 - Assunzione e documenti. Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge. Il rapporto di impiego si costituisce
con la lettera di assunzione nella 1) data di assunzione; All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) carta d'identità o altro documento
equipollente; Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato
deve documentare ogni È in facoltà dell'impresa
di richiedere il certificato penale in data non L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'impiegato deve dichiarare all'impresa
la sua residenza ed il domicilio e Per i documenti per i quali la legge prevede
determinati adempimenti da Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa
deve restituire all'impiegato, Per quanto riguarda il libretto si fa
riferimento alle vigenti In adempimento a quanto previsto dalla
legge 23.7.91 n. 223, art. 25, |