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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

DISCIPLINA SPECIALE

Parte II - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI E PER I QUADRI

Art. 77 - Assunzione e documenti.

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella
quale l'impresa deve specificare:

1) data di assunzione;
2) categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le
mansioni cui deve attendere;
3) durata dell'eventuale periodo di prova;
4) prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) trattamento economico iniziale.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

1) carta d'identità o altro documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) certificato comprovante eventuali titoli di studio e precedenti
occupazioni;
4) documenti comprovanti il diritto agli assegni per il nucleo familiare
all'assegno integrativo;
5) dichiarazione comprovante il diritto alla detrazione di imposta;
6) codice fiscale.

Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni
eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari
ed agli effetti delle detrazioni d'imposta.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in data non
anteriore a 3 mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e
gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da
parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato,
che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.

In adempimento a quanto previsto dalla legge 23.7.91 n. 223, art. 25,
comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le
qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dalla presente
CCNL per i livelli 4°, 5°, 6°, 7°, 8°. non sono da computarsi ai fini del
calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23.7.93 n. 223, art.
25, comma 1.Stampa questa pagina