Art. 78 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un
periodo di prova non superiore a: 5 mesi
di calendario per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello, 3
mesi di
calendario per gli impiegati di 5° livello e 2 mesi di calendario
per gli
impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello.
Il suddetto periodo di prova deve risultare
da apposita lettera
d'assunzione. Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo
del periodo
di prova, fatta eccezione per le situazioni indicate al comma successivo.
In caso di malattia il periodo di prova
resta sospeso per tutta la durata
della malattia e verrà ripreso a guarigione avvenuta fino al compimento
del periodo prefissato. Se però la malattia ha una durata superiore
al
periodo di prova, il rapporto può essere risolto al momento in
cui viene
superato tale periodo, senza preavviso né indennità.
Nel caso invece d'infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, il
periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica, dopodiché
sarà ripreso fino al compimento dell'eventuale periodo ancora mancante.
Durante l'assenza per malattia, per infortunio
sul lavoro o per malattia
professionale non e dovuto all'impiegato alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal
presente contratto, nel corso del
periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti
dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta
da
ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per
volontà dell'impresa deve essere
corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà
o
alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro
la
1a o la 2a quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di
non oltre 1 anno abbia prestato
servizio, superando il periodo di prova, nella stessa impresa con le
stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dall'effettuare
il
periodo di prova. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa
non
proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato s'intenderà confermato
in
servizio con anzianità dalla data d'inizio del periodo di prova
stesso.
Per i documenti per i quali la legge prevede
determinati adempimenti da
parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa
deve restituire all'impiegato,
che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto si fa
riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
In adempimento a quanto previsto dalla
legge 23.7.91 n. 223, art. 25,
comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le
qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dalla presente
CCNL per i livelli 4°, 5°, 6°, 7°, 8°. non sono da
computarsi ai fini del
calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23.7.93 n. 223, art.
25, comma 1.
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