Art. 79 - Orario di lavoro.
Per l'orario di lavoro valgono le norme
di legge con le eccezioni e le
deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro
è di 40 ore settimanali di media
annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art.
13, legge 4.7.97 n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli
orari stabiliti nel rispetto della
media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 90 del presente
contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze
tecnico-produttive da portare a
preventiva conoscenza delle RSU ai fini d'eventuali verifiche, ripartisca
su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal
modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione
dell'8%,
calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4,
5,
7 e 8 dell'art. 80.
Per il personale impiegatizio addetto
ai lavori di cantiere la
regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli
operai di
produzione.
La cooperativa deve esporre, in modo facilmente
visibile ed in luogo
accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con
l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro, nonché
l'orario e
la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
L'impiegato usufruirà di permessi
annui individuali pari a 88 ore
dall'1.1.94.
I permessi individuali di cui sopra maturano
in relazione all'anzianità di
servizio successiva all'1.1.94 con gli stessi criteri di cui al comma
4,
art. 85, e sono da godere di norma per gruppi di 8 ore.
Nel caso di mancato godimento dei permessi,
all'impiegato è dovuto il
trattamento economico sostitutivo, con i criteri di cui al comma 3, art.
85.
Per gli impiegati addetti ai lavori di
cantiere, i permessi individuali
annui sono pari nell'anno a 48 ore a decorrere dall'1.1.94.
Agli impiegati di cui al comma 10 del
presente articolo spettano inoltre
40 ore annue complessive di riduzione dell'orario, da utilizzare con le
modalità di cui all'art. 46 bis.
I criteri di maturazione dei permessi
e delle riduzioni d'orario di cui ai
precedenti commi 10 e 11, sono previsti dal comma 8.
La presente regolamentazione assorbe il
trattamento relativo alle
festività soppresse di cui all'art. 1, legge n. 54/77 e al successivo
DPR
n. 792/85.
Le riduzioni d'orario di lavoro di cui
alla presente disciplina saranno
assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa
materia sia in sede europea che in sede nazionale.
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