Art. 8 - Assemblee.
Nell'unità produttiva (cantiere,
stabilimento, sede, filiale, ufficio o
reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno
diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie d'interesse
sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei
limiti di
12 ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le parti convengono che le 12 ore annue
retribuite per assemblee sui
luoghi di lavoro, potranno essere utilizzate secondo quanto previsto
dall'accordo interconfederale sottoscritto il 13.9.94.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni
di prestazione lavorativa, in
locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Per le assemblee durante l'orario di lavoro,
nel limite complessivo di 12
ore nell'anno solare, è corrisposta al lavoratore la normale retribuzione,
costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3), art. 64,
e
dalla maggiorazione di cui all'art. 58, ovvero dalla diversa percentuale
di maggiorazione in atto territorialmente e per gli impiegati e quadri
dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
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