Art. 80 - Elementi del trattamento economico
globale.
Gli elementi che possono concorrere a
formare il trattamento economico
globale dell'impiegato sono i seguenti:
1) stipendio minimo mensile - allegato
A;
2) indennità di contingenza;
3) ex-premio di produzione territoriale;
4) superminimo collettivo;
5) superminimo 'ad personam' di merito;
6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni
di
orario (art. 82);
7) indennità di funzione Quadri (art. 15);
8) aumenti periodici d'anzianità (art. 83);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (art. 86);
12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa
e
in galleria (art. 88);
13) indennità di zona malarica (art. 89);
14) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione
di
15) quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura
forfettaria;
16) rateo della 13ª mensilità (art. 96);
17) rateo del premio annuo (art. 97);
18) rateo premio di fedeltà (art. 98);
19) elemento economico territoriale.
Per stipendio di fatto s'intende la somma
mensilmente corrisposta per i
titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
Per determinare la quota oraria dei singoli
elementi del trattamento
economico globale, assunti a base di calcolo per i vari istituti
contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 173.
Lo stesso divisore si utilizza per detrarre
le ore non effettuate né
retribuite nel mese e per il pagamento delle ore supplementari e
straordinarie. Per l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni
degli accordi interconfederali e della legislazione vigente.
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