Art. 81 - Elemento economico territoriale.
Agli impiegati è corrisposto un
elemento economico territoriale, così come
previsto dall'art. 6, sub A), comma 3, lett. d).
Art. 82 -Indennità speciale a favore
del personale non soggetto
a limitazioni di orario.
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi
alle vigenti norme di legge
sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna
modifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 962, il quale
esclude dalla limitazione dell'orario d i lavoro gli impiegati con
funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è
da considerare personale direttivo
escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro quello preposto alla
Direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa,
con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art.
3, n. 2, RD
10.9.23 n. 1955).
Al personale di cui sopra potrà
essere riconosciuta un'indennità definita
in una percentuale variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 35%,
da definirsi su un massimo di 4 livelli e da calcolarsi su stipendio
minimo mensile e contingenza in vigore alle singole scadenze di paga.
Detta indennità sarà definita
e concordata tra le Organizzazioni aziendali
e/o territoriali aderenti alle parti contraenti in relazione alla
disponibilità richiesta ed effettivamente espressa nello svolgimento
delle
funzioni attribuite.
È in facoltà della cooperativa
dedurre l'importo della suddetta indennità
da eventuali superminimi, sempre che questi siano stati fissati allo
stesso titolo in considerazione della particolare natura del ruolo.
La presente normativa decorre dall'1.7.87.
|