Art. 83 - Aumenti periodici di anzianità.
A decorrere dall'1.1.80 l'impiegato ha
diritto, per ogni biennio
d'anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa o gruppo
aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo
alla stessa società), a 1 scatto biennale per un massimo di 5 scatti
secondo i valori mensili (in lire) sotto indicati per ciascun livello:
- Imp. liv. 8°: 32.000
- Imp. 7°: 27.000
- Imp. 6°: 24.874
- Imp. 5°: 20.255
- Imp. 4°: 18.620
- Imp. 3°: 17.412
- Imp. 2°: 15.919
Gli aumenti periodici d'anzianità
decorrono dal 1° giorno del mese
successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente
articolo assorbono gli aumenti
già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici d'anzianità
non possono comunque essere assorbiti da
precedenti o successivi aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio al livello superiore
l'importo degli scatti maturati
sarà mantenuto in cifra fissa e la frazione di biennio in corso
di
maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli
effetti
della maturazione del biennio nel nuovo livello fermo restando il numero
massimo di 5 scatti di cui al comma 1.
Nota a verbale.
Per gli impiegati in forza al 31.7.79
resta in vigore il numero di 16
scatti biennali d'anzianità previsto dal CCNL 15.4.76, calcolati,
per gli
scatti maturati dall'1.1.80, negli importi di cui al comma 1. Comunque
il
numero di scatti d'anzianità maturabili non potrà essere
superiore a 16,
fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del suddetto articolo.
Gli scatti già maturati al 31.12.79
sono stati mantenuti in cifra negli
importi in vigore alla stessa data ed incrementati, ognuno, a decorrere
dall'1.1.80 di £. 5.000.
Con decorrenza 1.7.79 è soppresso
il comma 3, art. 55, CCNL 2.3.76.
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