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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale.

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio;
c) le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) giorno successivo alla S. Pasqua;
4) Assunzione Maria Vergine (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) S. Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre);
9) S. Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora
l'impiegato.

Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in
sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.

Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività
infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle
lett. b) e c) si applicano le norme dell'Accordo interconfederale 3.12.54.
Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui all'art. 1 del predetto accordo, sarà determinato dividendo la
retribuzione mensile per 25.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il
calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i
giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti
impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in
turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene
considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene
considerato giorno festivo.

Per le festività del 2 giugno e 4 novembre, di cui alla legge n. 54/77, si
applica il trattamento di cui al comma 4 del presente articolo.Stampa questa pagina