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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 85 - Ferie.

L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo
feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni
festivi di cui alle lett. b) e c), art. 84.

Per giorni lavorativi s'intendono quelli non festivi compresi tra il
lunedì e il venerdì.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai
numeri dall'1 al 14 dell'art. 80.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria
edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti
dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca di riposo feriale sarà tenuto conto, da parte
dell'impresa compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali
desideri dell'impiegato anche per un frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto
alle ferie maturate.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di
preavviso. Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è
ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.

Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa,
ed in via del tutto eccezionale non sia possibile far godere all'impiegato
tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli
un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato
all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 4). Tale
indennità va corrisposta entro i 12 mesi successivi alla scadenza
dell'anno solare di maturazione delle ferie, trascorsi i quali saranno
dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal comma
2, art. 95, con decorrenza dal 1° giorno successivo allo scadere dei 12
mesi.

Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie,
l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia
per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove
godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per
rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie
nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso
dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il
periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento
dell'anticipo stesso.

La quota giornaliera da corrispondere all'impiegato in caso di ferie non
godute, è pari a 1/25 della retribuzione mensile di cui al comma 3.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la
fruizione nella seguente ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva
agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.


Chiarimento a verbale.

Si riconferma il maggior periodo di ferie - rispetto a quanto stabilito al
comma 1 - per quelli impiegati che avevano conseguito tale diritto in
forza dell'art. 68, CCNL 2.3.76.Stampa questa pagina