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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 86 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori
deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo
mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria.

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio
dell'impiegato.

Art. 87 -Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà
dell'impiegato

All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi
di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni
affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più
cantieri, ecc.) deve essere corrisposto un rimborso chilometrico da
concordare tra le parti.Stampa questa pagina