Art. 88 -Indennità per lavori in
alta montagna, in cassoni ad aria
compressa e in galleria.
Agli impiegati destinati a prestare la
loro opera continuativamente e
nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna,
nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni
ad aria compressa, lo
stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per
gli
operai da CCNL e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso
trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1,
2, 3, 4, 5 e 7, art. 80;
b) per lavori in galleria: un'indennità di £. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite
oltre che da quelle eventualmente
corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non
siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.
Art. 89 - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che svolgono la loro attività
in via continuativa in zona
malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale
od in
cifra, stabilito dai CCNL per gli operai.
Le percentuali devono essere computate
sugli elementi di cui ai nn. 1, 2,
3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.
L'indennità in questione spetta
soltanto agli impiegati che da località
non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta
malarica.
Considerate le particolari caratteristiche
dell'industria edile, detta
indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente
che
a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente e immediatamente
da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà
conservata nel caso di successivo trasferimento
in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone
malariche sono quelle dove le competenti
autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione
dell'endemia malarica.
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