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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 90 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui
appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli
orari di cui all'art. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per
lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti
dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di
legge.

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato
preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve
provvedere appena possibile.

L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un
prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da
consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del
mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 CC e ss. in materia di
prescrizione.

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo
sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno 35%
lavoro festivo 45%
lavoro festivo straordinario 55%
lavoro notturno non compreso in turni periodici 34%
lavoro notturno compreso in turni periodici 10%
lavoro straordinario notturno 47%
lavoro festivo notturno escluso quello compreso
in turni periodici 50%
lavoro notturno festivo straordinario 70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le 6 del
mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli
elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'art. 80.

Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi
variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte
fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4,
5, 7 e 8 dell'art. 80.

Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente
una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o
il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto,
in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un
trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la
prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione
viene effettuata in ore notturne.

A decorrere dall'1.7.01 la percentuale di cui al punto 5 è pari all'11%.Stampa questa pagina