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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 91 - Trasferta.

All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per
esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a
piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e
alloggio.

Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede, un'indennità giornaliera del
15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
- se non vi è pernottamento fuori sede ma la missione si protrae per
l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di
vitto;
- se l'impresa provvede all'alloggio e/o al vitto, in luogo del
predetto 15%, un compenso forfettario preventivamente convenuto con
l'impiegato stesso.

Qualora l'impresa non provveda all'alloggio e al vitto, potrà convenire
con l'impiegato una diaria giornaliera onnicomprensiva a titolo
forfettario.Stampa questa pagina