Art. 91 - Trasferta.
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente
comandato in missione per
esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità,
a
piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto,
vitto e
alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede,
un'indennità giornaliera del
15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
- se non vi è pernottamento fuori sede ma la missione si protrae
per
l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese
di
vitto;
- se l'impresa provvede all'alloggio e/o al vitto, in luogo del
predetto 15%, un compenso forfettario preventivamente convenuto con
l'impiegato stesso.
Qualora l'impresa non provveda all'alloggio
e al vitto, potrà convenire
con l'impiegato una diaria giornaliera onnicomprensiva a titolo
forfettario.
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