Art. 92 - Trasferimento.
Il trasferimento deve essere comunicato
all'impiegato per iscritto con un
preavviso di 20 giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento
abbia come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora,
conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente,
escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o
alle
particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella
nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento
ha diritto al preavviso e al
TFR previsto dall'art. 36.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi
di non potersi trasferire nella
nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa
esaminerà
la possibilità di continuare ad occuparlo nella località
dalla quale
intendeva trasferirlo, prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso
si debba procederà al licenziamento, l'impiegato ha diritto al
preavviso
ed al TFR di cui all'art. 36. All'impiegato trasferito, sempre che tale
trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza
o
stabile dimora, verrà corrisposto l'importo preventivamente concordato
con
l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente
alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico
che
con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei limiti
normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se senza familiari a carico: un'indennità
di trasferimento
commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2,
3, 4 e 5
dell'art. 80;
- se con familiari a carico: un'indennità di trasferimento commisurata
a 1 mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.
80.
Verrà inoltre corrisposta dall'impresa
un'indennità supplementare pari
all'importo di 5 giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente
il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento,
l'impiegato debba corrispondere un
indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione,
regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di
tale
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il trasferimento
non compete alcuna indennità né
rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per
esigenze dell'impresa, e che entro
10 anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi
non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva
prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come
sopra
precisato, purché il rientro avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione
del
rapporto d'impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo
sarà effettuato, da parte
dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex
impiegato nella sede di origine entro 3 mesi dalla risoluzione del
rapporto d'impiego.
Chiarimento a verbale.
Tenuto conto della situazione contingente
qualora l'impiegato dovesse
sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione
dovranno intervenire fra impresa e impiegato particolari accordi per
l'indennità da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare
all'impresa
i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
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