Art. 95 - Pagamento della retribuzione.
Il pagamento della retribuzione avviene
alla fine di ogni mese. All'atto
del pagamento della retribuzione all'impiegato deve essere consegnata
la
busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle
norme di legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre
10 giorni il pagamento della
retribuzione, matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, gli interessi di mora nella misura pari al
tasso di sconto vigente maggiorato di 2 punti.
L'impiegato, in dipendenza del ritardo
di cui sopra, ha facoltà di
risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità
di
mancato preavviso e del TFR.
In caso di contestazione sugli elementi
contrattuali, eventuali reclami
sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla
qualità
della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui
viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di
danni non può mai superare il 10%
dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione
del rapporto di lavoro.
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