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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 95 - Pagamento della retribuzione.

Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. All'atto
del pagamento della retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la
busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle
norme di legge.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della
retribuzione, matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, gli interessi di mora nella misura pari al
tasso di sconto vigente maggiorato di 2 punti.

L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di
risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di
mancato preavviso e del TFR.

In caso di contestazione sugli elementi contrattuali, eventuali reclami
sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità
della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui
viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il 10%
dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione
del rapporto di lavoro.Stampa questa pagina