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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 96 - Tredicesima mensilità.

L'impresa deve corrispondere all'impiegato una 13a mensilità da computarsi
sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 14 dell'art. 80.

Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20
dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della
13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre
deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai
15 giorni.

Art. 97 - Premio annuo.

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno
successivo è dovuta all'impiegato, non in prova, un premio annuo nella
misura di 1 mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri da 1 a
14, art. 80. Il premio è erogato il 30 giugno d'ogni anno.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno di
maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare
delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre
deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai
15 giorni.Stampa questa pagina